Piovono le novità per quanto riguarda il processo civile ed amministrativo, portate dall’emanazione della Legge Stabilità 2016. Per quel che riguarda quello civile, con l’entrata in vigore del nuovo testo, la trattazione orale potrà avvenire anche dinanzi al collegio, e non più solo ed esclusivamente di fronte al giudice unico. Quindi, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice, una volta sentite le conclusioni, può decidere per la discussione orale della causa nella medesima udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva.
Tale riforma è molto importante, soprattutto se si pensa che ricalca la sentenza delle Corte Costituzionale (266/2014), con cui si era rigettata la questione relativa alla legittimità dell’articolo 189 del codice di procedura civile, nella sezione in cui non viene previsto che il giudice possa decidere la causa, perché si tratta di una vera e propria modifica legislativa.
In sostanza, la legge di stabilità ha specificato che la richiesta di trattazione orale della causa va estesa anche ai casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, come uno dei rimedi preventivi che costituiscono condizione di procedibilità per chiedere l’indennizzo per irragionevole durata del processo sulla base della legge Pinto.
Il processo amministrativo, subisce due interessanti novità.
In primis è stato sancito che l’indennità di mora, prevista nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme, decorre dall’ordine di pagamento espresso nella sentenza. Inoltre, si è stabilito che il giudice possa decidere sull’istanza di prelievo, con sentenza in forma semplificata, resa in camera di consiglio, una volta appurata la completezza dell’istruttoria e del contraddittorio.