Ancora un passo in avanti all’insegna dell’armonia familiare nonostante la separazione. La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, anche se l’atto non viene sottoposto al giudice per l’omologazione, l’accordo patrimoniale che marito e moglie hanno stretto prima del giudizio, anche con scrittura privata, è valido. Tale accordo, in altre parole, assume quindi un’autonomia negoziale e contrattuale, sempre nel limite del rispetto e della tutela dei minori e dei soggetti più deboli.
Gli Ermellini ribadiscono inoltre che si ritiene valida tra le parti e nei confronti dei terzi la clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi, contenuta nei verbali di separazione o recepita dalla sentenza di divorzio congiunto o magari, come nella specie, sulla base di conclusioni uniformi, essendo soddisfatta l’esigenza della forma scritta.
Nella fattispecie un marito ha fatto ricorso chiedendo la validità degli accordi tra le parti in sede di separazione e divorzio. Secondo i giudici gli accordi omologati non esauriscono necessariamente ogni rapporto tra i coniugi: nella prassi accade frequentemente che vi siano accordi anteriori, contemporanei o magari successivi alla separazione o al divorzio, nella forma della scrittura privata o dell’atto pubblico.