no-mantenimento-se-donna-lavoraNon è più obbligatorio l’assegno di mantenimento dell’ex marito se la moglie viene riconosciuta l’idoneità a svolgere l’attività lavorativa. Così si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con una sentenza che rappresenta una importante conferma della direzione intrapresa dalla giurisprudenza verso un rigore maggiore nel riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento. Non importa, quindi, se durante il matrimonio fosse casalinga e se la famiglia vivesse esclusivamente del reddito di lavoro dipendente del marito, mentre è importante capire se avesse le capacità per lavorare. Ciò porta all’insussistenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno post matrimoniale.

Nel caso specifico è accaduto che una donna in sede divorzile sosteneva di “non essere in grado, in quanto impossidente e priva di lavoro”, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, denunciando invece che il marito che, nel frattempo era andato a vivere con una nuova compagna, dalla quale aveva avuto pure una figlia, era un “disoccupato” solo apparente. Avrebbe cioè simulato il suo non collocamento, continuando a lavorare percependo anche l’indennità di disoccupazione. La moglie però non ha fornito nessuna prova circa il tenore di vita durante il matrimonio, né ha dimostrato concretamente le accuse fatte al marito, per il quale è stato invece provato lo stato di disoccupazione, la nascita di una figlia e, pertanto, un deterioramento della sua situazione economica. Inoltre per la donna, risultata idonea al lavoro, è stato riscontrato che aveva esercitato, sebbene in modo saltuario, un’attività, di cui non aveva dimostrato né la natura né i derivanti emolumenti. Per cui il ricorso è stato rigettato e la donna ha detto addio al mantenimento.

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